Descrizione
Con legge del 7 maggio 2009, n. 46 gli elettori affetti da grave infermita’ che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, nonche’ coloro affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi previsti dall’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n.104, possono esercitare il diritto di voto presso la propria abitazione.